Aumento assicurazione RCA illegittimo in assenza di sinistri

Le compagnie assicurative hanno l’obbligo, in assenza sinistri, a ridurre il premio anche nel caso di aumenti tariffari.

Aumento assicurazione RCA illegittimo in assenza di sinistri

In materia di regolamentazione dei contratti assicurativi e a difesa della tutela dei consumatori, sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) sono citati gli obblighi a cui le compagnie di assicurazioni devono attenersi. Nel d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, modificati dalle "liberalizzazioni Montiane" si impone l'obbligo per le società di offrire polizze con scatola nera (art. 132) e l'obbligo di applicare, in assenza di sinistri, la riduzione del premio prestabilita in contratto per l'anno successivo (art. 133), senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione.

Su tale interpretazione dell'istituto, l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), ha presentato ricorso. Però in base a quanto appena citato in precedenza, il TAR del Lazio lo ha dichiarato inammissibile.

Quindi, a partire dall'anno successivo dell'entrata in vigore di tali norme, ovvero dal 01/07/2013, per le compagnie assicurative vige "l'obbligo di applicare, in assenza di sinistri, la riduzione del premio prestabilita in contratto per l'anno successivo, senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione".

Quindi ogni assicurato ha diritto alla diminuzione del premio se nell'anno assicurativo appena trascorso non ha causato sinistri.

L'IVASS, citando il decreto liberalizzazioni, tende a tutelare i consumatori e li invita a verificare eventuali incongruenze.

Secondo l'Istituto di Vigilanza, il decreto contiene alcune norme in materia r.c.auto che attribuiscono ai consumatori nuovi diritti ed ha chiarito, alle compagnie di assicurazione, alcuni aspetti attuativi delle nuove norme, come la variazione in diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (Art. 34 bis)

La norma prevede che sia applicata all'assicurato che non abbia provocato sinistri, all'annualità successiva, una riduzione automatica del premio.

L'Ivass ha chiarito inoltre che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di "scorrimento" e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere compensata da eventuali aumenti di tariffa.

La norma prevede che, nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione sul proprio veicolo della scatola nera o dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese.

Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all'IVASS, chiamando il Contact Center Consumatori al numero verde 800486661 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

Data ultimo aggiornamento: 15/02/2018 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.