L'attestato di rischio è un documento fondamentale in ambito Rc auto, anche se la sua utilità non è sempre pienamente compresa dai guidatori. Il settore rca si basa sul meccanismo del libero mercato, i guidatori hanno facoltà di selezionare la compagnia con cui stipulare la polizza sul proprio veicolo, possono porre le assicurazioni auto e le rispettive tariffe a confronto per individuare il pacchetto più vantaggioso. Lo stato di rischio consente alle compagnie di conoscere le informazioni rilevanti sul richiedente e, anche sulle base di esse, formulare la propria offerta.
Quali informazioni contiene l'attestato di rischio
L'attestazione sullo stato del rischio – o attestato di rischio – è la carta d'identità della propria polizza assicurativa. Oggi è diventato semplice servirsi del libero mercato e grazie al web bastano pochi clic per informarsi su Genialloyd e le sue soluzioni assicurative, quelle di Genertel, Quixa, ecc. Il passaggio successivo, quello del cambio di fornitore, avviene sulla base dei dati contenuti sul documento.
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Quali sarebbero questi dati? Le informazioni riportate al'interno dello stato di rischio sono:
- Nome e cognome dell'assicurato
- Il nome della compagnia cono cui è stata stipulata la polizza
- Il numero di polizza
- La tipologia di contratto stipulata (garanzie selezionate, formula tariffaria scelta, premio)
- Data di scadenza dell'assicurazione
- In caso di polizza con franchigia, importi delle franchigie dovuti dal contraente ma non corrisposti alla compagnia
- La classe di merito precedente alla stipula del nuovo contratto e quella assegnata per la nuova polizza sottoscritta
- La classe di merito universale del mezzo, ove richiesta
- I dati di targa, telaio e motore del veicolo
- La firma dell'assicuratore
- Il numero dei sinistri con colpe effettuati dal contraente negli ultimi 5 anni. Per ogni sinistro registrato, deve essere indicato il tipo di responsabilità attestato, principale o paritaria e, nel secondo caso, la percentuale di colpa riconosciuta al guidatore.
Cosa altro c'è da sapere
La compagnia è tenuta a trasmettere il documento anche nei casi di furto del veicolo, demolizione, vendita, cessazione della circolazione, consegna in conto vendita, esportazione della polizza. Non è obbligata a trasmettere l'attestato di rischio nei casi di sospensione del contratto assicurativo, cessione del contratto per vendita del veicolo, contratti di durata inferiore a un anno (a prescindere che si tratti di formule prestabilite o di interruzioni dovute a insolvenza del contraente o annullamento della polizza).
Il sottoscrivente ha il diritto di richiedere lo stato di rischio relativo all'ultima annualità regolarmente pagata. Tale richiesta deve essere soddisfatta entro i 15 giorni successivi.
Il documento può essere trasferito su un altro veicolo o presso un'altra compagnia assicurativa, a condizione che il veicolo cui fa riferimento mantenga lo stesso proprietario.