Ricapitoliamo le più importanti novità contenenti del Decreto Sviluppo legate al rinnovo automatico dei contratti di assicurazione o alla discussa questione dei 15 giorni di tolleranza nel rinnovo della copertura della polizza.
La durata massima di un contratto di assicurazione RCA è di un anno, per cui ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è da ritenersi nulla. Quindi anche se una polizza assicurativa prevede una durata di due anni, si applica comunque la durata prevista dalla legge che è appunto di un anno.
Altra novità sul fronte delle assicurazioni è appunto quello del tacito rinnovo che da oggi non è più consentito: il rinnovo automatico è sempre escluso e non sono più validi contratti pluriennali. Per poter rinnovare una polizza è quindi necessario stipulare un nuovo contratto con l'agente. In questo modo il cliente non ha più l'obbligo di inviare la raccomandata, 15 giorni prima della scadenza del contratto, per poter disdire la polizza. Per tutti i contratti ancora in corso al momento dell' entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il divieto di tacito rinnovo si applica alla scadenza successiva al 1 gennaio 2013.
Inoltre, come stabilisce il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ogni assicurazione è obbligata a proporre al proprio cliente un "contratto base", che dovrà necessariamente essere uguale per tutte le assicurazioni; in questo modo, a parità di condizioni, l'utente potrà scegliere con più facilità quale compagnia assicurativa offre la polizza più vantaggiosa dal punto di vista economico.
Il Decreto Sviluppo non ha eliminato la tolleranza di 15 giorni di copertura assicurativa: da oggi, non appena scade il contratto, il cliente ha ancora 15 giorni di copertura. Questa copertura è valida anche se il cliente ha intenzione di stipulare la polizza Rca con un'altra assicurazione.