Assicurazioni auto, sconto del 30% sulle multe anche per chi circola senza polizza Rc

Assicurazioni auto, una circolare del ministero dell’Interno precisa le nuove norme del Codice della strada.

Assicurazioni auto, sconto del 30% sulle multe anche per chi circola senza polizza Rc

Momento di grande fermento e novità per quanto riguarda il mondo delle assicurazioni auto. Il ministero dell'Interno, in cooperazione con il ministero dello Sviluppo Economico, sta infatti promuovendo una serie di provvedimenti atti a disincentivare la guida senza assicurazione auto e a incentivare la rapida messa in regola di chi è ancora sprovvisto di valida polizza Rc auto.

Una circolare proprio del ministero dell'Interno, risalente al 16 settembre scorso, ha infatti voluto definire e precisare le modifiche al Codice della Strada previste: via agli sconti per le multe anche a chi circola senza assicurazione auto, ma entro certi limiti.

Assicurazioni auto, cosa si rischia se si guida senza polizza Rc? Secondo le nuove norme le multe previste vanno da un minimo di 779 ad un massimo di 3.119 euro, ma con il provvedimento del ministero e le modifiche al Codice della Strada è possibile usufruire di "sconti" fino al 30% dell'importo totale.

Chi può usufruire degli sconti? È possibile avere uno sconto del 30% sulla multa solo nel caso in cui si paghi entro 5 giorni e si riattivi l'assicurazione auto entro 60 giorni dall'avvenuta sanzione. La confisca amministrativa del veicolo fa da garanzia.

Secondo l'articolo 193, comma 3, del Codice della strada è però possibile tagliare ulteriormente il costo della multa con il 30% di sconto sulla riduzione ulteriore di 3/4 dell'importo totale, ma solo se si presentano contemporaneamente queste condizioni:

  • il contratto di assicurazione auto è scaduto da meno di 30 giorni
  • il pagamento della multa avviene entro 5 giorni
  • la copertura assicurativa viene riattivata entro 30 giorni
Data ultimo aggiornamento: 07/10/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.