In questo periodo di forte crisi economica in cui anche le tariffe dell'assicurazione rc auto sono aumentate a dismisura, molti italiani sono costretti a parcheggiare la propria auto in aree pubbliche senza copertura assicurativa rischiando una multa molto alta.
Secondo la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicurazione è obbligatoria anche per il veicolo non circolante.
L'Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 recita che i "veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c."
L'Articolo 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 recita che "Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico".
Secondo la Cassazione civile, sez. II, sentenza 02.09.2008 n° 22035, "Possono ritenersi esclusi dall'obbligo della copertura assicurativa soltanto i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida".
E' necessario quindi parcheggiare la propria auto priva di polizza in un'area privata e recintata, come ad esempio un box, oppure bisogna mettere in conto vendita il proprio veicolo, almeno dal concessionario dovrebbe essere al sicuro.