Con le recenti modifiche apportate all'art. 22 del dl 179, apportate lo scorso 18 ottobre, pochi ancora sanno che i contratti Rc auto in scadenza dopo i prossimo primo gennaio non saranno più tacitamente prorogabili, quindi non esisteranno più i 15 giorni di tempo per pagare la propria assicurazione auto. Conseguenza, per chi se ne dimenticherà o ancora non lo sapesse, il pagamento di una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca (così come previsto dell'art. 193 del codice della strada).
Il nuovo codice civile non ammette più scuse, anzi, l'art. 1899 cc dispone che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Anche gli assicurati con polizze a copertura di durata poliennale, avranno delle sorprese. Infatti, se fino al 20 ottobre scorso il contratto poteva essere tacitamente prorogato una o più volte (con ciascuna proroga tacita di durata non superiore a due anni), ad oggi questa soluzione non è più fattibile.
Prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, il contratto che prevedeva fra le clausole il tacito rinnovo s'intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l'assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Dal prossimo gennaio cambierà tutto. Infatti, proprio con lo scopo di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, il dl n. 179/2012 prevede che "il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere tacitamente rinnovato e non è stipulabile per una durata superiore all'anno; le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle".
Inclusi, quindi, anche tutti contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, dove la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013. Alle compagnie assicurative il compito di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.