Assicurazione auto scaduta: multa ridotta in due casi

Se l'assicurazione auto è scaduta esistono due condizioni che ci permettono di pagare una multa ridotta.

Assicurazione auto scaduta: multa ridotta in due casi

Oggi è davvero difficile mantenere un'auto; tra le spese relative al veicolo, certamente l'assicurazione auto è quella che maggiormente grava sul proprietario.

L'articolo 170-bis del Codice della Strada ha eliminato il tacito rinnovo delle polizze di assicurazione auto. L'assicurato, all'atto della stipula del contratto, deve essere consapevole del fatto che la polizza abbia solo durata annuale. Al termine dell'annualità l'assicurazione auto non verrà più rinnovata automaticamente.

Rinnovo Rc auto

Ci sono 15 giorni di tolleranza per l'automobilista che detiene l'assicurazione auto scaduta. Al termine di tale periodo, se non si è stipulato un nuovo contratto di assicurazione Rc auto, l'auto non può viaggiare.

Sanzioni per chi si sposta senza polizza

Le sanzioni, ex articolo 193 del Codice della strada a cui si va incontro, viaggiando senza copertura assicurativa, sono il pagamento di una multa variabile tra 687,75 e 2.754,15 euro. Questa sanzione è pagata dall'automobilista anche nei 15 giorni di tolleranza, quindi nel caso che l'assicurazione auto con polizza annuale sia scaduta.

La sanzione può essere ridotta del 30% se il rinnovo dell'assicurazione auto, che è scaduta, viene fatto entro cinque giorni. La seconda possibilità che si ha è quella di demolire la vettura, sempre entro cinque giorni, per non dover pagare la sanzione.

La riduzione del 30% della multa è avvalorata da una nota della polizia municipale di Torino, che prevede che l'automobilista, che non rinnova la propria assicurazione auto scaduta, sarà soggetto al pagamento della multa.

Data ultimo aggiornamento: 13/09/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.