Dal primo gennaio 2013, per tutti i contratti di assicurazione auto obbligatoria Rca, non sarà più possibile avere il beneficio, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni e si dovrebbe assistere ad un graduale calo delle tariffe.
Le nuove regole impediscono infatti il tacito rinnovo delle polizze assicurative che, pertanto, avranno la durata massima di un anno e le eventuali clausole in contrasto con tale legge saranno considerate non valide.
Tale modifica andrà a cambiare anche le norme rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine: chi verrà trovato senza copertura assicurativa, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.
Non sarà più possibile temporeggiare nel rinnovare il contratto con la stessa o con un'altra compagnia assicurativa, altrimenti si rischia di circolare in strada senza copertura obbligatoria di responsabilità civile.
Le nuove regole sono state inserite con l'art. 22 del D.L. 179/2012 introducendo l'art. 170-bis al codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005) eliminando il tacito rinnovo delle polizze assicurative per veicoli e natanti.
La norma si estende inoltre a tutti gli altri contratti stipulati in abbinamento alla polizza principale (ad es: infortunio del conducente, polizza cristalli, furto-incendio ecc.).
Il comma 3 dell'art. 22 dispone infine che per i contratti già stipulati con la clausola del tacito rinnovo "è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto".