Una recente circolare del Ministero dell'Interno, esattamente del 14 febbraio 2013, ha sottolineato che il cosiddetto "periodo di mora" di 15 giorni riguardanti i contratti di assicurazione auto, è operativo per tutti e dunque è consentita la circolazione anche con certificato e contrassegno di assicurazione appena scaduti.
Qualche mese fa si era infatti generata un pò di discussione, soprattutto sul web, sul fatto che il Decreto di Legge 179 di Ottobre 2012 obbligava la fine dei tacito rinnovo per le polizze r.c.a. - che di fatto eliminava la proroga automaticamente. Successivamente, in sede di conversione della legge, la norma è stata poi definitivamente chiarita estendendo la validità delle polizze assicurative ai 15 giorni successivi alla loro scadenza.
A chiarire definitivamente è infatti intervenuta una circolare del Ministero dell'Interno rivolta a tutte le sedi della polizia stradale e delle forze dell'ordine comunicando che, oltre alla mancata copertura assicurativa che espone l'automobilista alla sua responsabilità civile verso terzi in caso di incidente e lo rende passibile di pesanti sanzioni: 798 euro di multa e il sequestro immediato del veicolo, se la polizza è scaduta da meno di 15 giorni, la copertura sussiste sempre, infatti nella circolare si legge: "L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e contemporaneamente mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso".