Buone notizie per gli automobilisti italiani: è in arrivo una maggiore concorrenza nel settore della Rc auto. La legge sulle Liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) ha imposto l'obbligo per le compagnie di assicurazione auto di presentare ai clienti almeno tre diversi preventivi Rc auto di compagnie concorrenti: oggi l'Isvap ha pubblicato lo schema di Regolamento di questa legge, che mira a regolare le modalità operative con cui dovrà essere attuata questa disposizione.
Entro il 25 luglio sarà possibile inviare all'Isvap eventuali osservazioni, commenti e proposte relative al Regolamento, all'indirizzo regolamentoarticolo34@isvap.it. Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede il documento dell'Autorità.
Ecco i punti fondamentali toccati dallo schema di Regolamento, composto da 9 articoli:
1. I preventivi dovranno essere personalizzati sulla base delle caratteristiche specifiche del richiedente (art. 6); l'obbligo a carico degli intermediari di fornire preventivi multipli è stato previsto sia nei casi di stipula di un nuovo contratto che nei casi di rinnovo (art. 3).
2. I preventivi multipli saranno obbligatori per tutte le compagnie di assicurazione, tradizionali e on line e i relativi intermediari. Per le società che non si avvalgono di intermediari (compagnie dirette) è previsto un obbligo di integrazione dei siti internet aziendali con il richiamo alla possibilità di comparare le offerte rc auto tramite il servizio pubblico di comparazione "Tuopreventivatore", accessibile dai siti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ISVAP (art. 2).
3. Per fornire i preventivi multipli, gli assicuratori potranno servirsi dei seguenti strumenti (art. 6): le informazioni presenti sui siti delle compagnie assicurative; le informazioni risultanti dall'utilizzo del servizio di comparazione Isvap "Tuopreventivatore"; le informazioni dei servizi di comparazione che aggregano i dati dei preventivatori aziendali, appositamente costituiti e gestiti dalle associazioni degli intermediari.
4. Per quanto riguarda le modalità di scelta dei preventivi Rc auto da presentare ai clienti, l'articolo 7 del Regolamento precisa che le compagnie dovranno operare "secondo criteri di diligenza,correttezza, trasparenza e professionalità".