Assicurazione auto: e se la compagnia fallisce?

Se la tua compagnia assicurativa dovesse fallire, interviene il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada

Assicurazione auto: e se la compagnia fallisce?

In questi tempi in cui nessuna società è al sicuro, nemmeno i grandi gruppi finanziari, può succedere che la compagnia con la quale hai assicurato la tua auto fallisca. Ma cosa succede alla tua copertura assicurativa? La tua polizza auto ha ancora valore? E se, per caso, dovessi fare un incidente proprio nei giorni successivi al fallimento, quando è ancora in corso la gestione di tutti i documenti e delle pratiche burocratiche, puoi ancora ottenere un rimborso? Pur essendo una situazione in cui potresti trovarti difficilmente, è bene in ogni caso farsi trovare pronti all'evenienza.

Assicurazione auto: la copertura rimane valida se fallisce la compagnia?

Prima di tutto, è bene rassicurarti sulla questione: se la compagnia assicurativa con cui hai stipulato la tua polizza RC Auto dovesse fallire, la copertura assicurativa rimarrebbe comunque valida fino alla scadenza del premio che hai regolarmente pagato. L'unica cosa che viene modificata è il massimale, che viene abbassato al limite minimo stabilito per legge.

Infatti, in caso di sinistro, il rimborso dei danni sarà a carico della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che garantisce l'importo attraverso il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. Questo per quanto riguarda la polizza RCA, ovvero l'assicurazione che si occupa di rimborsare i danni che ha subìto una terza parte, sia in caso di danni a cose che nel caso di danni a persone.

Il discorso cambia quando si prendono in considerazione le cosidette garanzie accessorie, ovvero tutte quelle clausole che non sono obbligatorie per legge ma che puoi comunque stipulare. Per esempio, puoi assicurare l'auto per i danni da furto e incendio, atti vandalici oppure eventi atmosferici. Tutte queste polizze accessorie non saranno più valide a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di "Liquidazione Coatta Amministrativa" della Compagnia Assicuratrice.

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Compagnia in fallimento: come funziona la richiesta di risarcimento?

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura alternativa alla dichiarazione di fallimento destinata a particolari tipologie di società, per le quali lo Stato sente il dovere di intervenire per tutelare gli interessi della clientela. Se la compagnia presso la quale hai stipulato la tua assicurazione auto dovesse essere messa in liquidazione coatta amministrativa, allora cambiano le procedure per richiedere e ottenere un risarcimento. Soprattutto, in caso di risarcimento diretto.

Infatti, sia nel caso in cui tu sia il responsabile di un sinistro sia che tu ne sia la vittima, la tua compagnia non può intervenire e chiedere il risarcimento alla società che assicura l'altro veicolo. Per questo dovrai attivarti tu stesso, seguendo determinati articoli del codice delle assicurazioni private.

Se dovessi rimanere coinvolto in un sinistro in di cui non sei il responsabile e la tua assicurazione auto è stipulata con una compagnia fallita, dovrai essere tu stesso a prodigarti per richiedere il risarcimento. Per farlo, dovrai rivolgerti alla compagnia presso la quale è stata stipulata la polizza RCA che copre il responsabile dell'incidente. La procedura ordinaria è prevista dall'art.148 del d.lgs. 209/2005 (ovvero il cosiddetto Codice delle Assicurazioni Private).

Invece, se dovessi essere tu il responsabile di un incidente stradale e la tua polizza RCA è sottoscritta con una compagnia assicurativa fallita, ovvero che già si trova in liquidazione coatta amministrativa, allora sarà il danneggiato a doversi rivolgere alla società designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, seguendo l'articolo 283, comma 1, lettera c del Codice delle Assicurazioni Private.

Data ultimo aggiornamento: 13/02/2018 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.