Visto il fenomeno dilagante, che ormai interessa tutta l'Italia, il Governo ha deciso di correre ai ripari modificando ad hoc l'articolo 193 del codice della strada, che ha autorizzato il controllo dei contratti di assicurazione mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici, grazie ai dispositivi e alle apparecchiature presenti sulle strade. L'impugnabilità di eventuali multe per la mancata assicurazione auto registrata in tale modo è messa al sicuro dai vari commi della legge:
- Il comma 4-quater enuncia che "qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'Organo di Polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8".
- Il 4-quinquies afferma che "la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature elettroniche, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, numero 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada".