Per risparmiare sulla propria polizza auto è bene, innanzitutto, ricercare il prodotto più conveniente e più adatto alle proprie esigenze. Ovviamente tale valutazione deve essere fatta confrontando più preventivi con pari condizioni di massimale, franchigia e opzioni. A questo proposito la legge dispone che vengano resi noti premi e condizioni contrattuali sia all'interno dei punti vendita che mediante siti internet.
In particolare, la normativa prevede che sia nei punti vendita che su internet, è possibile ottenere preventivi personalizzati gratuiti e vincolanti per le compagnie o intermediari per 60 giorni. Il consumatore potrà, in questo modo, prendere visione della documentazione e decidere con tutta calma se sottoscrivere o meno la polizza.
Le regole per l'assicurato
Si ricorda che chi vuole assicurare un veicolo deve sempre:
- assicurare il mezzo presso una compagnia abilitata. Ogni veicolo non assicurato potrà essere sequestrato ed eventuali sanzioni saranno totalmente a carico del consumatore.
- esporre sul veicolo assicurato il relativo contrassegno, facendo in modo che questo sia visibile dall'esterno
Le regole per le compagnie
Le compagnie di assicurazione auto hanno l'obbligo di:
- accettare la richiesta di copertura per assicurare il veicolo in questione. Ogni compagnia , comunque, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante disdetta anche se è obbligata a accollarsi il rischio di copertura, qualora l'assicurato abbia intenzione di assicurarsi ancora con la stessa compagnia
- non condizionare il rilascio della polizza R.C. Auto, vincolando il contraente a sottoscrivere anche altra tipologia di contratto
- rilasciare contrassegno e certificato assicurativo entro cinque giorni dal pagamento del premio pattuito
- trasmettere (almeno 30 giorni prima della scadenza) l'attestato di rischio presso il domicilio del contraente, unitamente alla comunicazione dell'eventuale disdetta e alle informazioni del premio di rinnovo
- nel caso di demolizione del veicolo assicurato o in caso di furto, la compagnia è tenuta a rimborsare l'assicurato con una quota pari alla parte del premio non goduta