Attestato di rischio: la guida di SuperMoney
L’attestato di rischio è un documento emesso dalla compagnia assicurativa in cui sono riportate tutte le informazioni relative al passato assicurativo dell’automobilista. Nell’attestato di rischio sono riportati:
- il numero di sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni, subiti o causati, classificati in base ai danni riportati alle cose e alle persone;
- la classe di merito di provenienza, di assegnazione e di conversione universale (in caso di polizza basata sul sistema bonus/malus);
- i dati personali del proprietario del veicolo;
- i dati della compagnia e dalla formula assicurativa;
- i dati identificativi del veicolo (targa, telaio, dati motore).
Oltre a questi dati, l’attestato di rischio contiene anche la tabella delle sinistrosità pregresse, dove sono riportate tutte le informazioni relative agli incidenti avvenuti nel corso degli ultimi 5 anni, classificati in base alla responsabilità principale o paritaria, a cui si aggiunge una sezione per gli incidenti con concorso di colpa.
A cosa serve l'attestato di rischio?
L’attestato di rischio è un documento necessario per la sottoscrizione di una nuova polizza auto e per il calcolo del preventivo del premio assicurativo. Riportando la classe di merito dell’intestatario della polizza, l’attestato di rischio è quindi fondamentale per la stipula di un nuovo contratto assicurativo.
Dallo scorso 1° luglio del 2015 è stata introdotta una novità. Infatti, tutti coloro che intendono sottoscrivere una nuova polizza non avranno più l’obbligo di presentare questo documento perché l’attestato di rischio è disponibile in formato digitale. Tutte le compagnie assicurative hanno la possibilità di verificare la situazione pregressa dei propri clienti consultando un data base gestito dall'Ania (Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici), sotto il controllo dell'Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).
Le disposizioni in materia obbligano le compagnie assicurative a fornire questo documento almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, in modo da garantire al cliente il tempo necessario per richiedere dei preventivi da altre compagnie assicurative. Tra gli altri obblighi previsti per le compagnie rientra il costante aggiornamento delle informazioni riportate nel documento, con l’indicazione dei danni liquidati in caso di sinistro stradale.
Come ottenere l'attestato di rischio?
Si può consultare l’attestato di rischio direttamente dal sito web della propria compagnia assicurativa, accedendo alla sezione dedicata. Occorre precisare che è possibile richiedere l’invio del documento anche in formato cartaceo, o tramite altre modalità, come: via e-mail, attraverso applicazioni per smartphone e perfino con i social network.
Validità dell'attestato di rischio
L’attestato di rischio dura 5 anni, come disposto dall’Art. 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007. Se una volta trascorso questo periodo senza copertura assicurativa, l'automobilista non ha ancora sottoscritto un nuovo contratto, una volta effettuato il passaggio a un’altra compagnia, la classe di appartenenza sarà obbligatoriamente la 14ma.
Attestato di rischio e Legge Bersani
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, e quindi ereditare la classe di merito un componente del nucleo familiare, è necessario includere alla documentazione prevista anche l’attestato di rischio e lo stato di famiglia. La possibilità di usufruire di questa agevolazione è riconosciuta esclusivamente ai veicoli di stessa categoria, ovvero: auto-auto, oppure moto-moto.
Attestato di rischio: le ultime novità del 2018
Dopo l’abbandono del formato cartaceo e l’introduzione della formula digitale, l’attestato di rischio va incontro ad un’altra novità diventando dinamico. Dal 1° giugno il documento riporterà le informazioni relative a tutti gli incidenti stradali, anche quelli avvenuti dopo la scadenza del contratto. L’obiettivo del provvedimento è garantire una corretta sinistrosità dell’assicurato.
Il provvedimento 71 del 2018 sarà applicato a tutte le polizze in scadenza dal 1°agosto e garantirà una valutazione più accurata dei sinistri dell’assicurato, limitando anche il rischio di frodi per le compagnie assicuratrici. Nell’attestato di rischio dinamico rientreranno anche gli incidenti avvenuti con una copertura assicurativa temporanea.
La seconda novità prevista dal provvedimento riguarda l’estensione del periodo di osservazione della tabella di sinistrosità a 10, che mostrerà sia gli incidenti con responsabilità principale sia gli incidenti con responsabilità paritaria, e la percentuale di responsabilità attribuita al conducente.