L'addebito dei costi per il recesso anticipato da un contratto di telefonia è assolutamente vietato dalla legge italiana. Lo chiarisce Unicons, in risposta alle segnalazioni di moltissimi consumatori che si sono visti addebitare delle penali per il passaggio da un gestore telefonico all'altro. Spesso questi costi sono mascherati sotto varie diciture, come canoni mensili fino alla fine dell'anno in corso, penali per la mancata restituzione di apparecchi e modem, costi di disattivazione o addebito per recesso anticipato.
Unicons ha ricordato che il Decreto Bersani ha vietato l'addebito di questi costi, autorizzando solo quelli di disattivazione certificati dal gestore telefonico. Per quanto riguarda invece le attrezzature, come i modem concessi in comodato d'uso all'utente, non possono essere addebitati costi nel caso in cui il gestore non preveda il ritiro dell'apparecchiatura, poichè troppo oneroso, o non fornisca all'utente adeguate istruzioni sulla restituzione. In questo caso è illegittimo addebitare dei costi all'utente che non ha alcuna responsabilità al riguardo.
Soltanto nei casi in cui, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile, il contratto prevede l'acquisto di un dispositivo, l'utente è tenuto a pagare la restante somma per l'acquisto del telefono. Ma anche in questo caso non potranno essere addebitate penali per la risoluzione anticipata del servizio. Gli utenti che hanno subito questi addebiti illegittimi possono comunque rivolgersi a UniCons per reclamare e contestare l'accaduto.