Con la circolare 14/2013 del Ministero del Lavoro, si vuol mettere ordine nel mondo dei call center outbound in attesa della contrattazione collettiva.
Nel caso in cui gli operatori siano preposti ad effettuare chiamate a potenziali clienti, godono di autonomia, decidono il ritmo di lavoro, vengono equiparati a collaboratori a progetto e come tali devono godere della retribuzione minima prevista dai contratti collettivi, applicati alle figure analoghe, nella fattispecie appunto ai collaboratori a progetto.
La circolare ha voluto anche definire le attività nell'ambito dei call center outbound da quelle inbound: nel primo caso l'operatore si rende attivo e autonomo nel contattare l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente, determinando la quantità di prestazione da eseguire e la relativa collocazione temporale, nel secondo l'operatore non gestisce né pianifica l'attività limitandosi a rispondere alle chiamate dell'utenza.
La circolare delinea anche le linee generali per contrastare il fenomeno della delocalizzazione dei call center nei Paesi comunitari ed extracomunitari. L'attività di call center può essere delocalizzata previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali almeno 120 giorni prima del trasferimento fuori dal territorio nazionale indicando il numero dei lavoratori coinvolti. Il personale reclutato dovrà essere considerato in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento.